Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9910 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 03 Dicembre 2013. .


Danno da cosa in custodia - Prova liberatoria - Sorveglianza e custodia del bene comune - Modalità - Diligenza ordinaria - Conseguenze - Esclusione responsabilità custode - Sussistenza.



Ove il custode dimostri, in relazione alle circostanze del caso concreto come emergenti dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, di avere provveduto, con la diligenza di cui all'art. 1176,1° comma c.c., a sorvegliare ed a tenere la cosa comune in buone condizioni di manutenzione, curando in modo adeguato la pulizia e l'illuminazione delle parti comuni, la presenza di una sostanza oleosa, integrando gli estremi del fortuito, in quanto non prevedibile né rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza richiesta al custode, esclude la responsabilità di quest'ultimo. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)