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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9919 - pubb. 22/01/2014.

Il trattamento del credito Iva alla stregua di quello degli altri creditori non viola i principi comunitari


Appello di Venezia, 07 Maggio 2013. Est. Santoro.

Concordato preventivo – Obbligo pagamento integrale iva anche al di fuori dell’ipotesi di transazione fiscale ex art. 182ter L.F. – Non sussistenza.


La previsione che il credito iva sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell’ambito di una procedura esecutiva (quale il concordato preventivo) e debba, dunque, scontare gli eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunitari. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)

Se la volontà del legislatore fosse stata quella di creare un trattamento “superprivilegiato” per il credito iva, per le menzionate esigenze comunitarie, ben avrebbe potuto disporne una diversa collocazione nell’ordine dei privilegi; la collocazione della disposizione all’interno dell’art. 182 ter L.F. ne evidenzia la diretta attinenza con l’istituto della transazione fiscale. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)

L’intento sottostante alla riforma del concordato preventivo (e della legge fallimentare in generale) è nel senso di facilitare l’uscita dalla crisi imprenditoriale attraverso il ricorso alle procedure di concordato preventivo e non renderla più ardua (come sarebbe certamente accedendo all’interpretazione accreditata dalla Suprema Corte). (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti


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