Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9929 - pubb. 23/01/2014

Ripetizione di indebito in conto corrente, onere della prova e saldo iniziale per il ricalcolo

Tribunale Brindisi, 13 Gennaio 2014. Est. Sara Foderaro.


Ripetizione dell’indebito relativa a conto corrente - Onere della prova - Operazioni di rielaborazione del rapporto a mezzo CTU - Criterio del primo saldo disponibile - Esclusione del criterio del cd. “saldo zero” - Esclusione cd. principio di vicinanza della prova - Esclusione disciplina domanda di accertamento negativo del credito.



Nel caso in cui il correntista agisca in ripetizione, previo accertamento positivo del presunto credito vantato nei confronti della banca, è sull’attore che grava l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., il fondamento della sua pretesa. (Giorgio A. Marsano) (riproduzione riservata)

Nell’azione di ripetizione di indebito, l’inesistenza del credito della banca deve qualificarsi non come fatto impeditivo della pretesa azionata dal correntista – il cui onere probatorio incomberebbe, allora sì, sul convenuto, ai sensi dell’art. 2697, co. 2 c.c.-, ma piuttosto come fatto costitutivo della pretesa attorea - il cui onere grava, secondo la regola generale di cui all’art. 2697, co. 1 c.c., su chi fa valere in giudizio il diritto. (Giorgio A. Marsano) (riproduzione riservata)

A fronte di una azione di ripetizione di indebito, in difetto di prova circa la provenienza del primo saldo debitore da clausole ed addebiti rispettivamente invalide ed illegittimi, il saldo iniziale da cui effettuare  il ricalcolo dei rapporti dare avere tra le parti deve coincidere con quello effettivamente risultante dal primo estratto conto prodotto in atti. (Giorgio A. Marsano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giorgio A. Marsano


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