Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9932 - pubb. 23/01/2014

Ricognizione di debito e confessione: distinzione; irretroattività delle norme antiusura

Tribunale Lecce, 02 Dicembre 2013. Est. Rossana Giannaccari.


Ricognizione di debito “titolata” – Confessione – Differenze.

Ricognizione di debito “titolata” – Confessione – Rapporto riconosciuto – Inesistenza (o nullità) – Prova – Ammissibilità.

Norme antiusura – Irretroattività.

Contratti conclusi prima della legge n. 108/96 – Clausole-interessi – Inefficacia sopravvenuta – Sostituzione automatica – Ammissibilità.



La ricognizione di debito titolata non può avere mai valore di confessione, trattandosi di istituti differenti, in quanto se la prima - avendo per oggetto, rapporti giuridici, oppure opinioni o valutazioni - comporta la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza (e validità) del rapporto fondamentale, la seconda, invece, ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Anche nell’ipotesi di ricognizione di debito titolata, il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa, sottesa alla propria ricognizione, così come la sua eventuale nullità, con conseguente invalidità radicale della ricognizione stessa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali per superamento del tasso soglia dell'usura non sono retroattive, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. l, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modificazioni dalla l. n. 24 del 2001, norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

In relazione ai contratti conclusi prima della entrata in vigore della legge 108/96, le clausole relative agli interessi passivi interessi sono sì valide, ma esse, con il sopraggiungere dei successivi tassi-soglia, divengono illegittime negli effetti, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 c. c. ed applicandosi da tale momento, in conseguenza, il saggio c.d. di soglia (in luogo del maggiore interesse contrattuale), limitatamente alla “porzione” di rapporto non ancora esaurita. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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