Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9937 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013. .


Concordato preventivo - Fattibilità - Sindacato del giudice - Verifica diretta del presupposto - Distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica.



La fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", che non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all’articolo 161, comma 3, L.F., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, con la precisazione che la fattibilità si distingue in fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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