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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9972 - pubb. 30/01/2014.

Espropriazione della quota di società di persone e diritto di prelazione


Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 2002. Est. Marziale.

Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Quota di partecipazione del socio - Previsione dell'atto costitutivo concernente la libera trasferibilità della quota, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.

Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Sequestro conservativo - In genere - Oggetto - Quota di società di persone - Per previsione dell'atto costitutivo liberamente trasferibile, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.


Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario ma che facciano salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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