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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9977 - pubb. 30/01/2014.

Il tribunale di Milano, ancora sulla competenza per attrazione (nuovo art. 38 disp. att. c.c.): inammissibile il ricorso ex art. 317-bis c.c. se pende procedimento ex art. 330 c.c.


Tribunale di Milano, 20 Novembre 2013. Pres., est. Gloria Servetti.

Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Ricorso ex art. 317-bis c.c. al tribunale ordinario, pendente processo ex art. 330 c.c. dinanzi al tribunale minore – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Competenza cd. per Attrazione.


La riscrittura dell’art. 38 disp. att. c.c. contenuta nell’art. 3 l. n. 219 comporta solo una competenza per c.d. attrazione a favore del tribunale ordinario “nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.”, di guisa che alla regola generale si accompagna un’ipotesi derogatoria rigorosamente subordinata alla pendenza dei diversi procedimenti ordinari indicati, il che si traduce nella necessitata ricostruzione della volontà del legislatore come intesa a ricondurre al giudice ordinario la competenza ex art. 333 c.c. laddove sia stato precedentemente instaurato innanzi a questi (e sia ancora in corso) un giudizio già rientrante nella sua sfera di competenza. Ne consegue che non può ravvisarsi la competenza del giudice ordinario a pronunciarsi a mente degli artt. 155 ss. e 317 bis c.c. per la forza preclusiva da riconoscersi al procedimento che sia già pendente tra le stesse parti ex art. 330 c.c.; direttamente consequenziale è anche l’inammissibilità di ogni e qualsivoglia istanza intesa a conseguire un provvedimento economico e a tutela, in via cautelare, dei diritti di mantenimento della prole. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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