Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9988 - pubb. 03/02/2014

L’istanza di revisione manifestamente infondata comporta la condanna ex art. 96 c.p.c.

Tribunale Milano, 27 Novembre 2013. Pres., est. Gloria Servetti.


Giudizio di modifica ex art. 710 c.p.c. – Iniziativa processuale manifestamente infondata – Condanna per responsabilità processuale aggravata – Sussiste.



Nel giudizio ex art. 710 c.p.c., l’iniziativa processuale della parte che sia basata su un elemento giudicato innovativo ma contraddetto da documenti facilmente acquisibili, finisce con il rivestire finalità esplorativa e così integra una censurabile forma di abuso del processo, assumendo una connotazione quantomeno colposa da valere ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.: si noti come affatto isolata giurisprudenza di merito (Trib. Monza, sezione III civile, sentenza 19 giugno 2012) abbia ritenuto che “il causare la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare costituisce abuso dello strumento processuale in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente” e l’abuso debba essere sanzionato con condanna ex art. 96 comma III c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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