Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9989 - pubb. 03/02/2014

Scioglimento dei contratti di leasing immobiliare, credito chirografario del concedente e diritto di voto

Tribunale Ravenna, 28 Gennaio 2014. Est. Farolfi.


Concordato preventivo di natura liquidatoria - Contratti in corso di esecuzione - Leasing immobiliare - Prosecuzione dei contratti con costi a carico della procedura - Difficoltà di individuare probabili acquirenti dei beni - Scioglimento.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Rapporti di leasing immobiliare - Scioglimento - Conseguenze - Riconoscimento di un credito chirografario in favore della società concedente - Diritto di voto.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contraddittorio con il terzo contraente - Convocazione per l'adunanza dei creditori ex articolo 174 L.F..



Nell'ambito di un concordato preventivo di natura liquidatoria, il quale prevede la monetizzazione e la alienazione a terzi di ogni cespite immobiliare e diritto o altra utilità patrimoniale, può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., lo scioglimento dei contratti di leasing immobiliare la cui prosecuzione comporterebbe un aggravio di costi a fronte della difficoltà di individuare potenziali acquirenti degli immobili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
Lo scioglimento dei rapporti di leasing immobiliare autorizzato ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. comporta il riconoscimento di un diritto di credito di rango chirografario in favore della società di leasing e del corrispondente diritto di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il contraddittorio con il terzo contraente dei rapporti in corso di esecuzione dei quali viene autorizzato lo scioglimento ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. è assicurato dall'udienza di adunanza dei creditori di cui all'articolo 174 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Rag. Attilio Pecora


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