Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9997 - pubb. 05/02/2014

Elementi di misura del parametro della compatibilità con l'istruzione sommaria ex art. 702 ter c.p.c.

Tribunale Torino, 03 Dicembre 2013. Est. Di Capua.


Processo civile - Procedimento sommario di cognizione - Elementi oggetto di valutazione per la compatibilità con l'istruzione sommaria - Difese svolte dalle parti - Rilevanza delle difese, dei fatti allegati, delle eccezioni, delle argomentazioni giuridiche e della partecipazione di altre parti del processo.



L’identificazione degli elementi della causa, proposta con il rito sommario, che devono essere commisurati al parametro della compatibilità con l’istruzione sommaria e, quindi, con il rito sommario stesso, deve partire dal tenore letterale dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c., ai sensi del quale il mutamento del rito va disposto quando richiedano un’istruzione non sommaria “le difese svolte dalle parti”. Il dato testuale (forse solo apparentemente in contrasto con l’art. 702 ter, comma 4, c.p.c., che, a proposito della domanda riconvenzionale, concentra invece sulla causa la verifica dell’incompatibilità con l’istruzione sommaria) chiarisce, infatti, che l’oggetto della verifica non sono soltanto le deduzioni istruttorie articolate dalle parti, ma il complesso delle difese svolte dalle stesse, ovvero principalmente i fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma anche le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte adduce e finanche la dimensione soggettiva della controversia, nel senso che il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di trattare la lite con il giudizio ordinario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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