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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9999 - pubb. 05/02/2014.

Giurisdizione della commissione tributaria per la ripetizione di somme versate a titolo di accisa


Tribunale di Verona, 02 Febbraio 2014. Est. Mirenda.

Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda ripetizione di somma versata a titolo di accisa - Non sussiste - Giurisdizione della commissione tributaria provinciale - Sussiste.


Alla luce del disposto dell’art. 14, comma 2, del T.U. sulle accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) appartiene alla giurisdizione esclusiva della commissione tributaria la controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione di quanto versato a titolo di accisa per l’utilizzo di gas “per altri usi civili”. La norma predetta contempla infatti un complesso meccanismo per il rimborso dell’accisa indebitamente pagata, secondo il quale la condanna in giudicato del somministrante a restituire al consumatore finale quanto indebitamente riscosso a titolo di rivalsa dell’accisa è opponibile ex lege all’Amministrazione Finanziaria, ai fini del regresso. Appare chiaro, così, come il giudice investito dell’accertamento dell’indebito oggettivo per accisa nel rapporto somministrante-utente finale, lungi dal pronunciare in via meramente incidentale e ai limitati fini del rapporto processuale tra i medesimi, sia chiamato ad esaminare proprio il thema decidendum della spettanza ontologica del tributo in sé e per sè, con manifesta forza di giudicato ex art. 2909 c.civ. anche nei confronti dell’Erario. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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