Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1002 - pubb. 15/10/2007

Assegno postdatato a garanzia e tutela del traente ex art. 700 c.p.c.

Tribunale Pescara, 27 Settembre 2007. Est. Falco.


Assegno bancario - Patto di garanzia e patto di postdatazione - Nullità - Negoziazione del titolo da parte del primo prenditore in violazione del patto di garanzia e di postdatazione - Irrilevanza - Successivo protesto dell’assegno per difetto di provvista - Legittimità - Domanda ex art. 700 c.p.c. del traente di sospensione urgente della pubblicazione del protesto per violazione degli accordi di garanzia e di postdatazione - Infondatezza.



La richiesta ex art. 700 c.p.c., avanzata dall’emittente di un assegno bancario protestato per difetto di provvista, di sospensione urgente della pubblicazione del protesto sull’assunto che trattavasi di titolo emesso e consegnato postdatato al primo prenditore, con il consenso di quest’ultimo, soltanto in garanzia dell’adempimento futuro di una propria obbligazione (e non già come mezzo di pagamento) è sempre infondata, in ragione della nullità -per contrarietà alle norme inderogabili relative alla circolazione di tali titoli di credito- degli asseriti patti di garanzia e di postdatazione di cui si lamenta la violazione, con conseguente non tutelabilità dell’affidamento riposto in modo illegittimo dal traente nel rispetto, da parte del primo prenditore, di un accordo invalido perché contrario a norme imperative. (Gianluca Falco) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI PESCARA

 

ORDINANZA 

 

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 27.9.2007;

esaminati gli atti di causa;

premesso in fatto ed in sintesi che con il ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del presente procedimento la società ricorrente:

·                  Ha dedotto di avere emesso, in favore della società resistente, l’assegno bancario n. 506244058-08 di € 3786,00 a garanzia dell’adempimento verso la beneficiaria cartolare dell’obbligazione di restituzione (nel rispetto dei relativi termini negoziali all’uopo convenuti) degli importi di un prestito concessole da quest’ultima.

·                  Ha precisato di avere a suo tempo concordato con la società resistente, oltre alla predetta funzione di garanzia dell’assegno consegnatole, altresì la postdatazione del medesimo alla data del 31.8.2007, aggiungendo sul punto di avere tuttavia erroneamente apposto sul titolo- all’atto della sua emissione in favore della controparte- la diversa data del 31.7.2007 in luogo di quella (asseritamente concordata con la controparte) del 31.8.2007.

·                  Ha quindi denunziato l’asserita illegittimità della successiva condotta della resistente che- una volta ricevuto in consegna il predetto assegno ed in aperta in violazione degli intercorsi patti di postdatazione e di garanzia ad esso relativi - in data 1.8.2007 portava all’incasso detto titolo, il quale tuttavia- in quanto nell’occasione rivelatosi privo della relativa provvista- veniva protestato per mancanza di fondi.

·                  Ha conseguentemente invocato la sospensione della (già intervenuta) pubblicazione del predetto protesto dal relativo Registro, in quanto protesto gravemente lesivo della propria reputazione commerciale, levato con riferimento ad un assegno emesso per finalità (non di pagamento bensì) di garanzia e portato all’incasso dal prenditore in spregio agli intercorsi accordi di garanzia e di postdatazione.

Precisato che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha controdedotto, in sintesi per quanto quivi interessa:

·                  Di avere ricevuto dalla ricorrente l’assegno controverso non già in garanzia bensì per l’immediato pagamento di un credito esigibile da essa vantato nei confronti della emittente cartolare.

·                  Di avere quindi legittimamente (ancorché vanamente) portato all’incasso detto assegno.

·                  L’irrilevanza- ai fini di causa- della dedotta postdatazione dell’assegno.

Ritenuta la non concedibilità del provvedimento cautelare richiesto per difetto di “fumus boni iuris” della pretesa del ricorrente, per le ragioni che seguono.

Premesso infatti in diritto che:

·                  La peculiare natura dell'assegno bancario prevede- come è noto- che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933).

·                  L'assegno bancario è, infatti, un titolo di credito pagabile a vista(cioè all'atto della sua presentazione all'incasso presso la banca trattaria) che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando esce dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entra in quella del prenditore (cfr. ex multis Cass. Sentenza n. 5278 del 11/05/1991 (Rv. 472110 Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001).

·                  Dalla peculiare natura dell'assegno bancario- quale strumento immediatamente presentabile per il pagamento e quale, di conseguenza, mezzo di pagamento agevole e sostitutivo della moneta - discende- quindi- che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (C COSTITUZ ORD. num. 0084 del 2004; Corte Cost. SENT. num. 0070 del 2003; art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933; Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1; Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com. 1).

·                  Ne consegue che la funzione del protesto non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo", così tutelando anche la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000; Cass. n. 1683 del 1968; n. 189 del 1965).

·                  Non può escludersi, infatti, che la levata del protesto e questo stesso, possa essere destinata a spiegare anche la sola, normale, efficacia probatoria che il codice civile attribuisce agli atti pubblici (art. 2700), in relazione alla circostanza che l'assegno sia stato presentato per l'incasso e che non sia stato pagato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000, anche in motivazione).

·                  Ne consegue da un lato che la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta a far levare il protesto (art. 45 legge assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, dall’altro che gli interessi sottesi alla levata del protesto hanno anche natura pubblicistica, come tale sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11852 del 25/06/2004).

·                  Appartiene pertanto alla discrezionalità del legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti 'lato sensu' sanzionatori e postergarne altri allo spirare del "termine di grazia", da un lato favorendo l'adempimento, sia pure tardivo, dell'obbligazione portata dal titolo e, dall'altro, continuando ad attribuirerilevanza giuridica all'assenza della provvista al momento della presentazione (cfr. da ultimo così testualmente Corte Cost. ord.. num. 0084 del 2004; C.Cost. sentenza n. 70 del 2003; Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1; Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com. 1).

·                  Ed è noto al riguardo che la Corte Costituzionale ha ormai più volte dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955,n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47della Costituzione, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e spese nel termine di cui all'art. 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (cfr. da ultimo C COSTITUZ ORD. num. 0084 del 2004)

·                  La medesima questione, infatti, è stata già analiticamente scrutinata con la sentenza della Consulta n. 70 del 2003, che ha evidenziato come la peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall'assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale (C.Cost. sentenza n. 70 del 2003)

·                  In detta pronunzia si è infatti affermato che “la norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 – nell’occasione censurata nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480) il traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi Oneri accessori e penale) - non irrazionalmente differenzia questa disciplina rispetto a quella prevista per il debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto (al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione). La razionalità della differente disciplina sul piano sostanziale di situazioni diverse esclude la violazione dell'art. 24 della Costituzione, ciò che presupporrebbe un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione”. (così testualmente Corte Cost. SENT. num. 0070 del 2003; Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1 Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com. 1).

·                  La normativa legislativa in materia di assegni bancari ha- quindi-valenza pubblicistica, essendo dettata a tutela della certezza e regolarità dei traffici giuridici e della fede pubblica ossia, in particolare, della fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento ed alla aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000; Cass. n. 1683 del 1968; n. 189 del 1965).

·                  Trattasi, pertanto, di interessi di natura pubblicistica, come talesottratti alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11852 del 25/06/2004 Sez. 1, Sentenza n.9027 del 2000).

·                  Tali caratteristiche conserva, ed a tali funzioni assolve, anche l'assegno bancario dato in garanzia ovvero postadatato; è noto che di regola si fa ricorso all’emissione di un assegno in bianco o postdatato, proprio per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4368 del 19/04/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 11/05/1991); peraltro è noto che alla postdatazione dell'assegno, oltre che per supplire ad una temporanea mancanza di fondi presso la banca trattaria, si può far ricorso anche per una molteplicità di altre ragioni, quale, ed es., il continuare a lucrare gli interessi sulla provvista fino alla data di emissione indicata sul titolo (cfr. Cass. Sentenza n. 5278 del 11/05/1991).

·                  Infatti, la postadatazione dell’assegno o il patto di garanzia tra emittente e beneficiario, non inducono di per sè la nullità del titolo, consentendo al prenditore di esigere immediatamente il pagamento: l’art. 31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 prevede infatti che l'assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, considerandolo "pagabile nel giorno di presentazione" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Cassazione civile sez. II, 11 maggio 1991 n. 5278; per il conseguente principio per cui l’incompletezza originaria dell’assegno bancario [ad esempio per postdatazione del medesimo] non è opponibile al portatore di buona fede che abbia ricevuto il titolo completo, cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2561 del 26/04/1982).

·                  La postdatazione ovvero l’accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo comportano solo la nullità del patto anzidetto(per contrarietà a norme imperative, contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ.: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4368 del 19/04/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 11/05/1991; Cass. N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991)

·                  Ne consegue sia che- ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post- datazione ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comportano soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, sia e di conseguenza che il creditore può esigere immediatamente il suo pagamento, sia e conseguentemente che – come già anticipato- l'assegno bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Massime precedenti Conformi: N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991).

·                  Da quanto appena detto discende altresì- sotto altra prospettiva- che “in materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386 del 1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale (non solo non si attenga al dovere di conformare l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso, ma oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto) assuma consapevolmente con la postdatazione degli assegni - significativa di per sé di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006; Cass. N. 24842 del 2005).

Rilevato che dalla applicazione al caso in esame dei superiori principi giuridici al caso di specie emerge l’infondatezza della pretesa giudiziale “attorea” in quanto ed in sintesi:

·                  La ricorrente ha emesso e consegnato alla resistente l’assegno bancario di cui è causa (circostanza pacifica e documentale).

·                  Da quel momento quindi, l’assegno in questione è (giuridicamente) entrato in circolazione come (intrinseco ed inderogabile) mezzo di pagamento, uscendo dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entrando in quella del prenditore.

·                  L’assegno è stato quindi presentato per l’incasso ma- in ragione della mancanza della relativa provvista ed in conformità alla summenzionata normativa di settore- è stato protestato (circostanza pacifica e documentale).

·                  Il patto asseritamente intercorso tra l’emittente ed il beneficiario di attribuire a detto assegno (emesso come valido mezzo di pagamento) mera funzione di garanzia, con il conseguente asserito accordo di non metterlo all’incasso è patto nullo (per contrarietà alle norme imperative sopra richiamate regolatrici della funzione e della circolazione degli assegni bancari) il quale- come tale- non è quivi in alcun modo tutelabile.

·                  Nè l’affidamento (eventualmente) riposto dalla ricorrente- all’atto della emissione dell’assegno controverso- sul rispetto, da parte del prenditore del titolo, di un accordo invalido (l’asserito patto di garanzia relativo all’assegno) potrebbe mai qualificarsi (e ricevere quivi una qualche forma di tutela) come affidamento legittimo, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione della aspettativa di altrui adempimento di un accordo contrario alle norme imperative dell’ordinamento.

·                  Le conseguenze sanzionatorie che la legge ricollega alla emissione (ed alla successiva circolazione) di un assegno senza provvista non possono subire deroghe di sorta per asseriti (ma invalidi) accordi privati di attribuzione ai titolo di credito di una natura, di una funzione e di una “legge di circolazione” diverse da quelle imperative ed inderogabili (di immediato mezzo di pagamento) di legge.

·                  L’avvenuto pagamento da parte del traente ed in favore del beneficiario (in data successiva alla emissione dell’assegno bancario in questione ed alla levata del protesto del medesimo) della somma “portata” dal titolo di cui è causa secondo le modalità di cui all’art. 8 della Legge n. 386/1990 è circostanza rilevante esclusivamente ai fini della esclusione della applicazione al medesimo della sanzione amministrativa prevista per l’emissione di assegni scoperti (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge in esame) e non anche ai fini della cancellazione/sospensione del protesto dell’assegno, per la quale l’ordinamento esige (ad evidente tutela della fede pubblica e nell’ambito della speciale procedura di riabilitazione del soggetto protestato) le ulteriori condizioni di cui all’art. 17 della legge n. 108/96 tra cui- per ciò che quivi rileva- la presenza di un solo protesto e la sua levata da almeno un anno (circostanze mancanti nella specie).

Ritenuto quindi che il ricorso è infondato e che le spese si compensano in ragione della peculiarità e del tecnicismo della vicenda.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso perchè infondato, per le causali di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.