Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10052 - pubb. 17/02/2014

Irrilevanza di atti fraudolenti compiuti prima del deposito della domanda non segnalati né in ricorso né nella relazione dell’attestatore ma comunque desumibili dalla documentazione allegata alla proposta

Tribunale Padova, 22 Ottobre 2013. Pres., est. Caterina Santinello.


Concordato preventivo – Atti fraudolenti compiuti prima del deposito della domanda – Disclosure e inapplicabilità dell’art. 173 L.F. – Rilevanza penale ex art. 236 L.F..



Gli atti “fraudolenti” compiuti prima del deposito della domanda, seppur non debitamente segnalati né in ricorso né nella relazione dell’attestatore ma comunque desumibili dalla documentazione allegata alla proposta, non possono dirsi “occultati” dal ricorrente e quindi non possono rilevare ex art. 173 L.F.
 
Tali atti possono comunque rilevare per gli aspetti penali e giustificare dunque la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, anche ai sensi dell’art. 236 L.F., a prescindere dall’apertura e dall’esito della procedura concordataria. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti


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