Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10095 - pubb. 24/02/2014

Affitto di azienda, retrocessione al fallimento, disciplina dei rapporti pendenti e responsabilità per i crediti di lavoro

Tribunale Monza, 19 Novembre 2013. Est. Buratti.


Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda cd. ultratardiva - Credito sorto successivamente alla scadenza del termine - Credito di lavoro riconducibile alla sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda - Ammissibilità.

Fallimento - Affitto di azienda - Retrocessione al curatore - Rapporti giuridici pendenti retroceduti con l'azienda - Facoltà di scioglimento ex artt. 72 ss. L.F. - Sussistenza.

Fallimento - Affitto di azienda - Retrocessione al curatore - Rapporti giuridici pendenti retroceduti con l'azienda - Subentro del curatore nel contratto - Effetti.

Fallimento - Affitto di azienda - Retrocessione al fallimento - Responsabilità del fallimento per i crediti dei lavoratori c.c. - Esclusione.

Fallimento - Affitto di azienda - Retrocessione - Applicazione della disciplina sui rapporti pendenti ai rapporti preesistenti nei quali l'affittuario sia subentrato e a quelli stipulati ex novo.



E' ammissibile, anche se ultratardiva, la domanda di insinuazione per crediti di lavoro se il fatto generatore del credito che si vuole insinuare al passivo fallimentare è sorto in un momento successivo allo spirare del termine decadenziale essendo riconducibile alla sopravvenuta risoluzione del contratto di affitto d’azienda ed alla conseguente retrocessione dell’azienda e del rapporto di lavoro in capo al fallimento.

In caso di retrocessione dell’azienda in affitto al curatore, spetta al curatore ogni decisione relativa ai rapporti giuridici pendenti retroceduti con l’azienda, con riferimento ai quali conserva la facoltà di sciogliersi da essi secondo le regole generali di cui agli artt. 72 e seguenti L.F., senza distinzione tra il rapporto d'affitto già in essere proseguito alla data del fallimento e quello concluso ex novo.

La decisione del curatore di non avvalersi della facoltà di sciogliersi dai contratti preesistenti alla dichiarazione di fallimento e di proseguire il rapporto, in quanto scelta necessitata e condizionata dall’inderogabile funzione propria della gestione concorsuale di assicurare quella finalità conservativa dei valori di funzionamento dell’azienda in grado di consentire una migliore liquidazione nell’interesse dei creditori concorrenti pregressi, non può produrre nella massa fallimentare effetti, per la massa stessa e per l’affittuario, differenziati nel caso in cui il curatore sia subentrato nel contratto rispetto a quando l’abbia concluso ex novo.

Nel caso di retrocessione dell’azienda affittata, la regola della responsabilità tra cedente (l’originario affittuario) e cessionario (il concedente iniziale) circa i crediti dei lavoratori di cui all'art. 2560 c.c. non è applicabile al fallimento, anche in assenza della specifica deroga di cui all’art. 104 bis, comma 6, L.F., in quanto, in caso di cessazione di affitto (o di usufrutto), il soggetto a cui viene restituita l’azienda non è tecnicamente acquirente, poiché non vi è alcun riacquisto della proprietà dell’azienda, che è sempre rimasta in capo alla procedura, mentre l’originario affittuario ne ha avuto soltanto il godimento.

Il richiamo previsto dall’art. 104 l.f. alle disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II della legge fallimentare, e cioè gli artt. 72 e seguenti, comporta l’applicazione della disciplina degli effetti della retrocessione (per quanto riguarda il rapporto di lavoro relativamente ai rapporti economici) sia con riferimento ai rapporti contrattuali preesistenti all’affitto, nei quali l’affittuario sia subentrato, sia con riferimento a quelli stipulati ex novo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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