Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10130 - pubb. 03/03/2014

Concordato con riserva: la stipula della locazione commerciale è atto di straordinaria amministrazione. Il tribunale non può imporre vincoli alla utilizzazione delle somme esistenti sui conti correnti dell'impresa

Tribunale Padova, 26 Febbraio 2014. Est. Maria Antonia Maiolino.


Concordato preventivo – Domanda in bianco – Atti urgenti di straordinaria amministrazione – Stipula contratto di locazione – Sussistenza – Spese trasloco magazzino – Esclusione.

Concordato preventivo con riserva – Imposizione di vincoli alla utilizzazione delle risorse patrimoniali della società – Esclusione.



La stipula del contratto di locazione commerciale costituisce atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma 7, L.F., mentre il sostenimento delle spese necessarie al trasloco del magazzino, così come i canoni dovuti secondo le pattuizioni del contratto, una volta autorizzato, configurano atti di ordinaria amministrazione. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)
 
Non rientra tra i poteri del tribunale quello di imporre vincoli alla utilizzazione delle somme disponibili sui conti correnti dell'impresa ricorrente, ferma la responsabilità di quest'ultima in ordine alla destinazione data a dette somme. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti


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