Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10148 - pubb. 10/03/2014

Inammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva a fini di conciliazione per la determinazione dei tassi di interesse, di individuazione delle spese e commissioni con riferimento all’eventuale superamento del tasso soglia

Tribunale Brescia, 03 Marzo 2014. .


Provvedimenti di istruzione preventiva – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione delle liti – Quesito in materia di determinazione contrattuale dei tassi di interesse – Inammissibilità.



E’ inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto quesiti in materia di determinazione dei tassi di interesse, di individuazione delle spese e commissioni, il tutto con riferimento all’eventuale superamento del tasso soglia, in quanto nell’instaurando giudizio di merito si prospettano questioni di nullità di singole clausole contrattuali (nullità al cui accertamento l’invocata consulenza tecnica preventiva dovrebbe essere in larga misura destinata), sicché rimane escluso che la materia del contendere concerna inadempimenti nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ovvero risarcimenti da fatto illecito (cfr. 1° comma dell’art. 696 bis c.p.c.). (Augusto Azzini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Augusto Azzini


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