Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1017 - pubb. 07/11/2007

Nullità della clausola relativa agli interessi e incostituzionalità del criterio sostitutivo

Tribunale Brescia, 10 Ottobre 2006. Est. Vittoria Gabriele.


Contratti bancari – Nullità della clausola di determinazione degli interessi – Applicazione del tasso sostitutivo – Adeguamento trimestrale o annuale – Disparità di trattamento tra clienti e banca e tra correntisti – Sussistenza – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.



E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, legge 17 febbraio 1992, n. 154, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione. E’ infatti irragionevole e fonte di disparità di trattamento in danno dei correntisti la scelta del legislatore che, per un verso, sanziona con la nullità la clausola contrattuale di determinazione del tasso mediante rinvio agli usi e, per altro verso, prevede un tasso sostitutivo immodificabile nel corso del rapporto, consentendo, così, di giungere addirittura ad un risultato premiale e di favore dell’istituto bancario cui in tal modo sono riconosciuti, nel corso del rapporto, interessi maggiori rispetto a quelli conseguenti alla applicazione degli interessi contrattuali. La norma è poi fonte di disparità di trattamento anche tra i correntisti poiché, a seconda della stipula del contratto in data anteriore o successiva alla entrata in vigore delle legge 154/1992, pur in presenza della medesima fattispecie, (nullità della clausola di determinazione degli interessi) i correntisti si vedono applicati, per tutta la durata del rapporto, gli uni l’interesse legale di cui all’art. 1284 cod. civ. e gli altri un tasso pure legale ragguagliato al tasso del rendimento dei bot, ma che in conseguenza della sua invariabilità nel corso del rapporto, finisce con il divenire più elevato non solo rispetto al tasso previsto dal codice ma anche rispetto ai tassi contrattualmente pretesi dalla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Angelo Riva


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