Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10267 - pubb. 03/04/2014

Sospensione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

Tribunale Massa, 28 Gennaio 2014. Est. Provenzano.


Conto corrente bancario – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Gravi motivi ex art. 649 c.p.c. che giustificano la sospensione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione concessa ex art. 642 c.p.c..



A fronte della contestazione del credito, oggetto di ingiunzione, in base ad un atto di opposizione cui è stata allegata una relazione contabile di parte e quindi eccepita, sia la violazione di normativa imperativa per applicazione di tassi di interessi usurari, che l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (in fattispecie in cui l’inizio dei rapporti bancari risale a periodo antecedente rispetto alla delibera CICR 09/02/2000, sicché si dovrà verificare l’eventuale adeguamento da parte della Banca alla disciplina introdotta da tale delibera), sussistono gravi motivi, ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c.. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Nerbi (Foro di Massa-Carrara)


Il Giudice, dato atto, ritenuta, avuto riguardo alle ragioni dedotte a sostegno dell’opposizione, sussistenti gravi motivi ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata dedotta, oltre alla violazione di normativa imperativa, con riguardo alla contestata applicazione di tassi di interessi usurari nei riguardi della correntista, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, risultando l’inizio dei rapporti bancari effetto del giudizio molto risalente rispetto alla delibera CICR 09/02/2000 ed all’eventuale adeguamento da parte della Banca alla disciplina introdotta da tale delibera

P.Q.M.

concede la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c.. Dispone procedere a CTU contabile al fine di accertare il credito per cui è giudizio, con riserva di formulazione dei quesiti, nominando CTU al Dott. M.C., che convoca per il giuramento dell’incarico all’udienza del 16/05/2014, ore 12,30. Si comunichi al CTU.
Il Giudice Dott. Provenzano