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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10271 - pubb. 07/04/2014.

Assoggettabilità ad Irap del medico in convenzione con l’ASL


Commissione tributaria regionale di Brescia, 09 Febbraio 2012. Est. Vicini.

Attività professionale del medico di medicina generale in regime di convenzione con il ssn – Imponibilità del reddito ai fini Irap – Organizzazione conseguente ad obblighi convenzionali – Requisito autonomia – Insussistenza.


Con riferimento alla sussistenza dell’autonoma organizzazione quale requisito ai fini della assoggettabilità ad Irap del reddito libero professionale, non  ogni bene strumentale è di per sé idoneo e sufficiente ad individuare tale organizzazione, richiedendosi per la stessa, l’esistenza di un quid pluris che oggettivamente potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente.
Nel caso del medico di medicina generale l’esistenza della convenzione con il SSN contenente rigidi protocolli, l’allestimento dello studio professionale, le modalità di godimento delle ferie, rappresenta oggettivamente la dimostrazione di mancanza di autonomia organizzativa del medico convenzionato e conseguentemente l’inesistenza del presupposto impositivo. (Giorgio Pistoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giorgio Pistoni


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