Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10274 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 14 Novembre 2013. .


Pagamenti non autorizzati durante il preconcordato o post ammissione al concordato – Procedimento ex art. 173 l. fall. – Archiviazione – Condizioni.



Il pagamento di crediti anteriori al concordato in assenza della autorizzazione di cui all’art. 182-quinquies L.F. (peraltro applicabile solo al concordato in continuità) costituisce atto rilevante per la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 L.F., procedimento che può concludersi senza che si faccia luogo alla revoca qualora il debitore ponga in essere atti idonei alla restituzione delle somme erogate (Nel caso di specie, soggetti terzi hanno messo a disposizione dei creditori del concordato beni immobili che, in base a valutazioni peritali compiute dagli organi della procedura sono state ritenute adeguate a reintegrare il patrimonio sociale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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