Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10546 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Brescia, 22 Febbraio 2006. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti – Regolare pagamento dei creditori rimasti estranei – Applicazione della percentuale applicata agli aderenti – Esclusione.



Per regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato