Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10599 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 04 Dicembre 2013. .


Concordato preventivo - Pagamento dei creditori privilegiati - Dilazione - Esclusione.



Dall'interpretazione degli articoli 160, comma 2, 177 e 186 bis L.F. si ricava la regola che i creditori privilegiati debbono essere pagati immediatamente dopo l'omologa o in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare e che non sono consentite dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis per il solo concordato in continuità. L'interpretazione letterale delle norme citate, infatti, indica chiaramente che il legislatore ha inteso consentire esclusivamente una falcidia quantitativa del credito privilegiato, una falcidia collegata non ad una scelta discrezionale o ad una facoltà del proponente il concordato, bensì al dato oggettivo dell'incapienza patrimoniale attestata dal professionista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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