Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10600 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Padova, 04 Dicembre 2013. .
Concordato preventivo - Continuità aziendale - Moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati - Beni destinati alla liquidazione - Soddisfazione del creditore subito dopo la liquidazione.
Solamente nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. è consentita una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, a meno che i beni sui quali insiste la prelazione siano destinati alla liquidazione, ipotesi, quest'ultima, in cui il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Creditori privilegiati, dilazione di pagamento
- ∙ Voto dei creditori privilegiati con pagamento dilazionato
- ∙ Voto dei creditori privilegiati con pagamento dilazionato nel concordato con continuità