Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10622 - pubb. 18/06/2014

Determinazione del rimborso spese generali spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Tribunale Verona, 20 Maggio 2014. Est. Vaccari.


Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Variabilità tra 1% e 15% – Sussiste – Ragioni

Avvocato – Gratuito patrocinio – Liquidazione giudiziale del compenso a carico dello Stato – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Calcolo sulla remunerazione dimidiata ex art. 130 DPR 115/2002



La misura del 15% prevista dall’art. 2 comma 2 del DM 55/2014 per il rimborso delle spese generali, cui ha diritto l’avvocato in sede di liquidazione giudiziale del compenso, è da ritenersi massima, nel senso che l’entità di tale rimborso può variare dall’1% al 15%. Nel caso in cui occorra determinare l’entità del rimborso forfetario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato essa può determinarsi nel valore medio in applicazione del disposto dell’art. 82 D.p.R. 115/2002. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di liquidazione del compenso dovuto dallo Stato all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, il rimborso forfettario delle spese generali, va calcolato sui compensi ridotti della metà e non sull'importo determinato prima della dimidiazione dovuta ai sensi dell’art. 130 DPR 115/2002. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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