Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10666 - pubb. 25/06/2014

Decreto legge non convertito, istanza di liberazione anticipata speciale e applicazione della legge meno favorevole

Tribunale Torino, 17 Giugno 2014. Pres., est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Liberazione anticipata – Liberazione anticipata speciale – Condannati per delitto ex art. 4-bis o.p. – D.L. 146/2013 – Istanza pendente al momento della conversione – Disciplina applicabile – Testo originario del D.L. 146/2013 – Esclusione – Modicazione apportata in sede di conversione – Applicabilità (Cost., artt. 25, 77; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 4-bis, 54; d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, art. 4; l. 21 febbraio 2014 n. 10, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, art. 1)



L’art. 77, 3° comma, Cost. impedisce al decreto-legge non convertito di inserirsi in quel fenomeno di successione di leggi nel tempo, cui si riferisce invece l’art. 25, 2° comma, Cost.; conseguentemente, l’istanza di liberazione anticipata speciale presentata da soggetto condannato per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis O.P., se ancora pendente al momento della conversione del decreto-legge 146/2013, va decisa alla stregua della disciplina introdotta dalla legge di conversione 10/2014, sebbene meno favorevole all’istante. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giuseppe Vignera


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