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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10775 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Venezia, 29 Maggio 2014. .

Concordato preventivo - Fase di pre-concordato - Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati - Sanzione - Dichiarazione di improcedibilità del pre-concordato


Il Tribunale, una volta informato del compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, può disporre la convocazione del debitore ed adottare un decreto di arresto del procedimento di pre-concordato, similmente a ciò che è previsto dall'art. 173 l.fall. per il caso di revoca del decreto di ammissione al concordato: infatti, come il compimento di un atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzaazione ex art. 167 l.fall. conduce alla revoca del concordato, così il compimento di un atto di straordinaria amministrazione privo di autorizzazione ex art. 161, co. 6, l.fall. conduce alla dichiarazione di improcedibilità del pre-concordato. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)