Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10841 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Reggio Emilia, 06 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo - Divieto di intraprendere azioni esecutive - Formale opposizione - Semplice allegazione dell'avvio della procedura - Crediti per titolo e per causa anteriori - Distinzione.



Il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori riguarda anche la fase di esecuzione del concordato preventivo successiva all’omologazione. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


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