Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10842 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Reggio Emilia, 06 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo - Divieto di intraprendere azioni esecutive - Formale opposizione - Semplice allegazione dell'avvio della procedura - Crediti per titolo e per causa anteriori - Distinzione.



Il divieto ex art. 168 L.F. non concerne soltanto i crediti per “titolo” anteriore ma anche quelli per “causa” anteriore all’inizio della procedura: la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell’apertura del concordato e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato