Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10857 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 01 Luglio 2014. .


Amministratori - Obbligo di conservazione del patrimonio sociale - Adempimento all’obbligo tramite domanda di fallimento - Assistenza del professionista - Attività svolta in funzione della procedura concorsuale di fallimento - Prededuzione del credito



Poiché la legge impone agli amministratori un obbligo di conservazione del patrimonio sociale, questi devono agire per tale finalità laddove si manifesti in uno stato di crisi dell’impresa e ciò può avvenire anche tramite il ricorso alla domanda del proprio fallimento, con la conseguenza che, laddove l’imprenditore intenda avvalersi della prestazione libero professionale dell’esperto per valutare l’an e il quomodo dell’accesso alla procedura fallimentare, al fine appunto di evitare un ulteriore aggravio della posizione creditoria, deve ritenersi integrata la valutazione di funzionalità della prestazione resa alle ragioni della procedura lato sensu intesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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