Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11063 - pubb. 08/09/2014

Legittimazione al giudizio di opposizione al concordato preventivo e valutazione di merito del tribunale

Tribunale Monza, 11 Luglio 2014. Est. Nardecchia.


Concordato preventivo - Legittimazione al voto - Creditori dissenzienti inclusi nell’elenco approvato ai sensi dell’articolo 176 L.F. - Categoria degli interessati - Creditori non convocati o non ammessi al voto - Prospettazione di un interesse diretto ed attuale alla opposizione in riferimento al trattamento loro riservato

Concordato preventivo - Omologazione - Valutazione della convenienza della proposta - Conflitto - Valutazione di merito del tribunale



Tra i creditori inclusi nell’elenco approvato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 176 L.F., la legittimazione a partecipare al giudizio di opposizione all’omologazione compete esclusivamente a coloro che non hanno approvato la proposta di concordato, in quanto i creditori che, pur avendone la facoltà, non hanno esercitato il diritto di voto sono ritenuti consenzienti ai sensi dell’articolo 178 L.F. Sono, inoltre, legittimati a partecipare al giudizio di opposizione, in quanto facenti parte della categoria degli “interessati”, i creditori non convocati all’adunanza o non ammessi al voto, i quali intendano contrastare l’omologazione, prospettando l’interesse diretto ed attuale al giudizio in riferimento al trattamento loro riservato dalla proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) 

Al tribunale non compete il potere di valutare d’ufficio il merito, la convenienza della proposta, in quanto tale facoltà appartiene esclusivamente ai creditori. Tuttavia, qualora tra i creditori vi sia dissidio in ordine alla fattibilità della proposta stessa, dissidio denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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