Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11087 - pubb. 10/09/2014

È inesistente l’istanza di fallimento presentata con il patrocinio di un avvocato non più legalmente esercente

Appello Brescia, 21 Agosto 2014. Est. Maria Tulumello.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Ministero di un avvocato - Necessità - Avvocato non più legalmente esercente - Inesistenza del ricorso



Il ricorso del creditore per la dichiarazione di fallimento richiede il ministero di un avvocato legalmente esercente ai sensi dell’art. 82 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove il ricorso contenente l’istanza di fallimento sia stato presentato da un creditore con il patrocinio di un avvocato non più legalmente esercente (nella specie cancellato due anni prima del deposito dell’istanza) l’atto di parte è inesistente e la dichiarazione di fallimento pronunciata dietro tale istanza, in difetto di altri creditori istanti, deve essere revocata. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Barnaby Dosi


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