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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11326 - pubb. 06/10/2014.

Decorrenza del termine per il deposito della proposta e del piano. Il pagamento di crediti anteriori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge costituisce atto in frode ai creditori


Tribunale di Venezia, 18 Settembre 2014. Est. Fidanzia.

Concordato preventivo con riserva - Termine per il deposito della proposta e del piano - Decorrenza dalla pubblicazione del ricorso dal registro delle imprese

Concordato preventivo - Pagamento di crediti anteriori - Tassatività delle ipotesi previste dalla legge

Concordato preventivo - Pagamento di crediti anteriori - Disciplina di cui all’articolo 182 quinquies L.F. - Distinzione con la disciplina di cui all’articolo 167 L.F.

Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori - Atto in frode - Rilevanza della buona fede - Esclusione


Poiché l’effetto protettivo previsto dall’articolo 168 L.F. (divieto dei creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore) decorre dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., è evidente che ove si facesse decorrere il termine per il deposito della proposta concordataria e del piano dalla comunicazione del decreto del tribunale si verificherebbe una evidente dilatazione del descritto effetto protettivo in pregiudizio dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, vige la regola generale del divieto di pagamento di crediti in anteriori, regola che risponde all’esigenza di cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento della presentazione della domanda di concordato in ottemperanza al principio della par condicio creditorum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se l’articolo 182 quinquies L.F. richiede, come l’articolo 167 L.F., l’autorizzazione scritta del giudice delegato, la prima norma, a differenza della seconda, consente il pagamento di crediti anteriori senza lasciare al giudice delegato alcun margine di discrezionalità per valutare in concreto in quali casi possa essere effettuato detto pagamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il pagamento di crediti anteriori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge costituisce atto in frode ai creditori, rilevante ai fini di cui all’articolo 173 L.F. indipendentemente dall’indagine sull’elemento psicologico dell’eventuale buona fede nell’esecuzione dei pagamenti, in quanto il legislatore ha ritenuto che nei pagamento di un credito pregresso sia implicita la frode. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale


Massimario ragionato:

Decorrenza del divieto

Concordato con riserva

Sindacato del giudice

Applicazione analogica

Pagamenti non autorizzati

L'intento fraudolento

Atti e pagamenti non autorizzati

Pagamento di crediti anteriori