Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11468 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Reggio Emilia, 21 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo - Cessione dell’azienda in esercizio a terzi in data anteriore al ricorso per concordato - Continuità aziendale - Sussistenza



Si deve qualificare “concordato preventivo con continuità aziendale” quello il cui piano prevede “la cessione dell’azienda in esercizio” (cosiddetta “continuità indiretta”), indipendentemente dal fatto che il godimento dell’azienda sia stato concesso a terzi in data anteriore al deposito del ricorso; ai sensi dell’art. 186-bis, comma 2°, lett. a), L.F. occorre, per tale concordato, “anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” e il controllo di “fattibilità giuridica” del tribunale riguarda sia la soddisfazione di tale requisito normativo, sia la completezza e logicità della relazione del professionista attestatore sulla sussistenza di risorse sufficienti (direttamente incidenti sulla “causa” del concordato). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


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