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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11489 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 23 Ottobre 2014. .

Opposizione allo stato passivo - Onere dell’opponente di produrre la documentazione prodotta in sede di verifica del passivo - Preclusione dell’esame del merito - Consulenza tecnica su materiale non acquisito agli atti - Esclusione


In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; in difetto, al tribunale, che non può prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell’art. 99, comma 4, l. fall., a pena di decadenza) è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, non potendo nemmeno essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)