Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11493 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 23 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo - Redazione della domanda di ammissione alla procedura - Prestazioni professionali - Prededuzione - Esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento - Strumento di informazione per i creditori - Soddisfacimento dei creditori - Accesso alla procedura di concordato preventivo quale vantaggio per i creditori - Effetti



Il credito derivante dall'attività svolta ai fini della redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo ed alla relativa assistenza, rientra tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall. in quanto la prededucibilità di tali crediti risponde “all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento… appare utile ai fini delle procedure concorsuali in esame, in ragione del fatto che essa è lo strumento necessario, da un lato, per consentire l'introduzione e lo svolgimento della procedura concorsuale, dall'altro, per fornire un utile strumento di informazione anche per la successiva procedura fallimentare” (Cass. 16035/2014). L’attività del professionista risponde quindi allo scopo del concordato preventivo che è “non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare, per quanto possibile, i creditori” (Cass. 10110/2014). Che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisca di per sè un vantaggio per i creditori appare evidente dagli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa (art. 55 l.fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare, con le relative conseguenze in termini di vantaggi per la massa dell'emersione tempestiva dello stato di insolvenza, della cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione, oltre che della inefficacia ex lege delle garanzie previste per la prima volta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che all’art. 168, l.fall. ha stabilito l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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