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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11569 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Venezia, 30 Gennaio 2014. .

Concordato preventivo - Pagamento di debiti anteriori - Introduzione del principio di “miglior soddisfacimento dei creditori” - Incremento patrimoniale - Pagamenti coerenti con il piano concordatario e produttivi di maggiori utilità economiche - Revoca del concordato - Esclusione


Interpretando la nozione di “miglior soddisfacimento dei creditori” circoscrivendola alla sola ipotesi di incremento della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, il cui patrimonio, benché oggetto della segregazione prevista dall’articolo 45 L.F., continua ad essere da lui gestito, è possibile ritenere che i pagamenti di debiti anteriori effettuati dopo il deposito della proposta, se coerenti con la percentuale prevista dal piano concordatario e produttivi di maggiori utilità economiche per tutti i creditori, non necessitano di autorizzazione, in quanto atti di ordinaria amministrazione non suscettibili di diminuire la garanzia patrimoniale ma di accrescerla e neppure potrebbero integrare ipotesi di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ai sensi dell’articolo 173, comma 4, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)