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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11653 - pubb. 24/11/2014.

Il debitore è consapevole della possibilità che venga dichiarato il fallimento sin da quando ha chiesto il concordato. Mutamento dell’orientamento della Corte d’appello di Venezia sulla falcidiabilità di Iva e ritenute


Appello di Venezia, 30 Ottobre 2014. Est. Santoro.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 L.F. - Procedimento - Diritto di difesa del debitore - Applicazione “in quanto compatibili” delle forme previste dall’articolo 15 L.F. - Possibili sbocco del procedimento nella richiesta di fallimento - Eventualità nota al debitore sin dal momento della presentazione della domanda di concordato

Concordato preventivo - Falcidia di Iva e ritenute - Adeguamento alla linea interpretativa della Corte di cassazione - Necessità

Procedimento civile - Compensazione delle spese - “Eccezionali ragioni” - Orientamenti giurisprudenziali contrastanti e complessità delle questioni sollevate


Il principio secondo il quale il sub procedimento per la revoca del concordato preventivo previsto dall’articolo 173 L.F. si svolge nelle forme di cui all’articolo 15 L.F. deve intendersi nei limiti della compatibilità con le norme del procedimento di concordato, nell’ambito del quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e dove il creditore ed il pubblico ministero possono formulare istanza di fallimento direttamente all’udienza fissata per la revoca dell’ammissione. In sostanza, dopo l’ammissione del debitore al concordato preventivo, deve ritenersi già instaurato il rapporto processuale tra il debitore ed il tribunale ed è nell’ambito di tale rapporto che si apre il sub procedimento di cui all’articolo 173, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve ritenersi noto al debitore sin dal momento della proposizione della domanda di concordato. In questo senso depone la possibilità, prevista dall’articolo 173, comma 2, che l’istanza di fallimento sia proposta in occasione dell’udienza. Pertanto, ove all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 173, comma 2, venga proposta istanza di fallimento, potrà tutt’al più essere concesso al debitore che lo richieda un termine a difesa, in analogia con quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, soprattutto nel caso in cui la domanda di concordato è stata proposta deducendo uno stato di crisi e non di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
Allo scopo di adeguarsi alla linea interpretativa della Corte di cassazione, va ribadito il principio per cui la domanda di concordato preventivo non può contenere alcuna falcidia concordataria dei crediti dell’erario per Iva e ritenute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e della obiettiva complessità delle questioni sollevate costituiscono quelle “eccezionali ragioni” alla presenza delle quali il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Garanzie difensive al debitore

Il procedimento (173 L.F.)

Rapporto con il procedimento di revoca ex articolo 173 L.F. (163 L.F.)