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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11703 - pubb. 01/12/2014.

Ripetizione di indebiti pagamenti anatocistici, prescrizione in presenza di castelletto di sconto non assimilabile all'apertura di credito


Tribunale di Torino, 18 Novembre 2014. Est. Astuni.

Conto corrente – Indebiti pagamenti anatocistici – Azione di ripetizione del cliente – Eccezione di prescrizione della banca – Carattere solutorio dei pagamenti – Onere della prova a carico della banca – Formulazione eccezione

Conto corrente – Indebiti pagamenti anatocistici – Azione di ripetizione del cliente – Eccezione di prescrizione della banca – Carattere solutorio dei pagamenti – Onere della prova a carico della banca – Anticipo

Conto corrente – Indebiti pagamenti anatocistici – Azione di ripetizione del cliente – Eccezione di prescrizione della banca – Carattere solutorio dei pagamenti – Onere della prova a carico della banca – Anticipazione su fatture

Conto corrente – Indebiti pagamenti anatocistici – Azione di ripetizione del cliente – Eccezione di prescrizione della banca – Carattere solutorio dei pagamenti – Onere della prova a carico della banca – Castelletto di sconto


È completa e non indeterminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca nei confronti del cliente quando la banca medesima ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse sul conto corrente anteriormente al decennio. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Se il cliente intende dolersi di addebiti nulli (ad esempio, per interessi) pertinenti a un’operazione di anticipo, il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento, ergo dell’incasso o dell’addebito in conto corrente, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ergo dell’incasso o dell’addebito in conto corrente. Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà: ciò non implica «alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l’obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti» (Cass. 14 luglio 2010, n. 16560). (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Non essendovi creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito, tanto è vero che, in tema di revocatoria, la giurisprudenza ha qualificato atti solutori «i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l’apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa» (Cass., 11 settembre 1993, n. 9479). (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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