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Appello di Venezia, 26 Novembre 2014. .
Concordato preventivo - Disciplina dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. - Applicazione ai rapporti bancari ove la banca ha già eseguito la propria prestazione - Esclusione
La disciplina che attribuisce al proponente la facoltà di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo non è applicabile a quei rapporti bancari, quali le linee di fido per smobilizzo crediti, ove la banca ha già interamente eseguito la propria prestazione ed ineseguita è soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all'incasso conferito alla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)