Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11766 - pubb. 10/12/2014

Convivenza matrimoniale di breve durata, addebito della separazione e determinazione dell'assegno di mantenimento

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 27 Novembre 2014. Est. Caputo.


Separazione - Matrimonio di brevissima durata - Reciproche domande di addebito - Infondatezza di entrambe

Separazione - Matrimonio di brevissima durata - Diritto all’assegno di mantenimento da parte del coniuge - Insussistenza



Nel caso in cui la convivenza instaurata dopo il matrimonio abbia una durata brevissima (poco più di una settimana), la separazione non può essere addebitata a nessuno di essi in particolare, perché deve ritenersi che la convivenza sia divenuta intollerabile per la scarsa capacità di entrambi i coniugi di comprendere le conseguenze scaturenti dal matrimonio e, soprattutto, per l’incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio. (massima ufficiale)

Non sussiste il diritto all’assegno di mantenimento quando il matrimonio ha una durata talmente breve (poco più di una settimana) da far ritenere che non possa neanche considerarsi instaurata una convivenza matrimoniale significativa in termini di durata e stabilità. Manca, in questo caso, alla radice l’interesse alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale perché quest’ultima, intesa come comunione materiale e spirituale dei coniugi, non può considerarsi realmente instaurata sin dall’inizio. (massima ufficiale)


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