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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11869 - pubb. 12/01/2015.

Concordato preventivo: la rinuncia alla domanda impedisce l'istanza di fallimento del pubblico ministero


Appello di Venezia, 10 Dicembre 2014. Est. Santoro.

Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda - Cessazione della procedura

Concordato preventivo - Legittimazione del pubblico ministero all'istanza di fallimento - Presupposti

Concordato preventivo - Legittimazione del pubblico ministero alla richiesta di fallimento - Ipotesi previste dall'articolo 173 L.F. - Distinzione rispetto alla legittimazione di cui all'articolo 7 L.F.


La rinuncia alla domanda di concordato preventivo comporta il venir meno della procedura, in quanto la domanda di concordato di cui all'articolo 161 L.F. costituisce il presupposto stesso del procedimento previsto dagli articoli 160 e seguenti L.F., il quale non può proseguire quando venga meno la domanda del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La legittimazione del pubblico ministero a proporre istanza di fallimento nell'ambito del procedimento di concordato preventivo può ritenersi sussistente solamente in presenza di una domanda di concordato ritenuta inammissibile (art. 162 L.F.), di una procedura di concordato preventivo revocata (art. 173 L.F.), non approvata (art. 179 L.F.) o non omologata (art. 180 L.F.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La legittimazione del pubblico ministero alla richiesta di fallimento nell'ambito delle ipotesi contemplate dall'articolo 173 L.F. non è riconducibile a quella prevista dall'articolo 7 L.F. (Cass. n. 4209/2012). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Amedeo Mantovani


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Il pubblico ministero (173 L.F.)

Rinuncia alla domanda di concordato