Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11912 - pubb. 15/01/2015

Azione revocatoria ordinaria e fallimentare: sequestro giudiziario sul bene oggetto dell'atto e sequestro conservativo sui canoni d'affitto d'azienda versati dal subacquirente

Tribunale Rimini, 23 Luglio 2014. Est. La Battaglia.


Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Sequestro giudiziario avente ad oggetto il bene oggetto dell’atto revocato - Ammissibilità

Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Affitto d’azienda in favore del “subacquirente” - Sequestro conservativo ex art. 2905 secondo comma c.c. avente ad oggetto i canoni di affitto - Inammissibilità



E’ ammissibile il rimedio cautelare del sequestro giudiziario del bene oggetto dell’atto revocato, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria e fallimentare, ancorchè all’azione revocatoria siano estranei effetti restitutori di detto bene, risolvendosi essa nella mera dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto medesimo, che consente al creditore di sottoporre ad esecuzione forzata il bene, pur restando questo in proprietà del terzo beneficiario dell’atto revocato.

Non è possibile disporre il sequestro conservativo ex art. 2905 secondo comma c.c. sui canoni d’affitto di azienda versati dal “subacquirente” in relazione a contratto stipulato dall’avente causa dal fallito, poiché essi non rappresentano ciò che è uscito dal patrimonio di quest’ultimo, nè spettano al curatore fallimentare; soprattutto i canoni non sono un bene giuridico in senso stretto, rappresentando piuttosto la misura di un diritto di credito accessorio a quello relativo al valore della cosa oggetto della revocatoria.
(Fattispecie di azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e 2905 c.c. esercitata dalla curatela fallimentare con riferimento sia all’atto di cessione d’azienda stipulato dal fallito in favore di terzo, sia al successivo contratto di affitto d’azienda sottoscritto da quest’ultimo in favore di un “subacquirente”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


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