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Appello di Venezia, 23 Dicembre 2014. .
Concordato preventivo - Anticipazione in conto corrente di crediti - Applicazione della disciplina sui rapporti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. - Esclusione
Nell'ambito del rapporto, regolato in conto corrente, dove la banca si presta all'anticipazione dei crediti vantati dal cliente, l'unica prestazione che può dirsi ineseguita dopo l'anticipazione di credito è quella che concerne il pagamento da parte del debitore, la quale si attua mediante l'esecuzione del mandato all'incasso conferito alla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)