Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11948 - pubb. 22/01/2015

La Cassazione conferma la Corte di Appello di Milano: no al cumulo processuale nel giudizio di divorzio

Cassazione civile, sez. VI, 24 Dicembre 2014, n. 27386. Est. Acierno.


Procedimento di divorzio – Domande di divisione, restituzione, pagamento somme – Trattazione nello stesso processo – Esclusione

Separazione dei coniugi – Riconciliazione – Presupposti



L'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale; le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere. Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell'azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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