Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12057 - pubb. 12/02/2015

Previsione di minor realizzo dell'attivo e svuotamento della causa concreta del concordato. Controllo del tribunale sulla fattibilità economica e rappresentazione veritiera dei fatti

Tribunale Torino, 20 Maggio 2014. Est. Astuni.


Concordato preventivo - Previsione di minor realizzo dell'attivo sulla base della relazione del commissario giudiziale - Previsione di incapienza per i creditori chirografari - Svuotamento della c.d. causa concreta del concordato

Concordato preventivo - Vaglio da parte del tribunale delle argomentazioni dell'attestatore

Concordato preventivo - Portata dell'articolo 236 bis L.F.

Concordato preventivo - Fattibilità economica - Consenso informato dei creditori - Controllo del tribunale - Oggetto

Concordato preventivo - Fattibilità economica - Valutazione dei creditori - Limiti - Valutazione del tribunale



La previsione di minor realizzo dell'attivo effettuata sulla base della relazione del commissario giudiziale e tale da prevedere, con agevole prognosi ex ante, la totale incapienza del ceto chirografario comporta lo svuotamento della c.d. causa concreta del concordato preventivo, consistente nell'idoneità del piano a consentire da un lato la regolazione dello stato di crisi dell'imprenditore e dall'altro il soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il tribunale ha pieno titolo per sindacare la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dall'attestatore a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano e la coerenza complessiva delle conclusioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 236 bis L.F. ha una portata più ampia del 173, comma 1, L.F., in quanto riguarda qualunque informazione rilevante in funzione dell'espressione del consenso negoziale da parte dei creditori, avendo ad oggetto, ad esempio, le premesse di fatto che l'attestatore assume per formulare una prognosi di fattibilità economica del concordato nel suo insieme o sul valore di realizzo di determinate risorse concordatarie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Malgrado la pretesa riserva delle questioni inerenti la fattibilità economica al solo consenso informato dei creditori, persiste il controllo del tribunale, se: 1) l'attestazione, pur non fornendo una rappresentazione non infedele del nucleo dei fatti sottesi alla prognosi di fattibilità, trae conclusioni manifestamente incoerenti con tali premesse; e 2) lo scostamento tra i dati previsionali dell'attestatore e una ragionevole previsione su quelle premesse di fatto e di entità tale da lasciare presumere ex ante il mancato soddisfacimento anche ipotetico e parziale dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che di massima le prognosi e valutazioni formulate dall’attestatore attengono alla fattibilità economica e che il giudizio di fattibilità economica spetta di massima ai soli creditori, tuttavia appaiono esistere prognosi e valutazioni che il tribunale legittimamente può sottoporre a verifica perché formulate: 1) assumendo dati di fatto falsi; 2) tacendo dati di fatto veri, rilevanti secondo un canone di normalità ai fini del giudizio prognostico; 3) discostandosi in modo manifestamente incoerente da una pur genuina rappresentazione del quadro delle circostanze fattuali. Sulla base di queste premesse, la linea di confine tra la manifesta irrealizzabilità, di fronte alla quale “non c’è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta” e il giudizio di fattibilità che “fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati” passa dunque lungo lo spartiacque segnato dalla rappresentazione veritiera, non irrealistica del quadro delle circostanze fattuali e dalla non manifesta incoerenza e irragionevolezza delle conclusioni rispetto alle premesse di fatto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Carlo Ferrero


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