Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12064 - pubb. 12/02/2015

Matrimonio tra persone dello stesso sesso: è la Legge che deve provvedere. Non la giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 2015, n. 2400. Est. Acierno.


Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Effetti giuridici – Inidoneità – Unione omo-affettiva – Riconoscimento – Art. 2 Cost. – Sussiste – Effetti



Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo affettivo – relazionale che caratterizza l’unione omo-affettiva, invece, riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. Per questa ragione la Corte di Cassazione ha escluso la contrarietà all’ordine pubblico del titolo matrimoniale estero pur riconoscendone l’inidoneità a produrre nel nostro ordinamento gli effetti del vincolo matrimoniale. L’operazione di omogeneizzazione può essere svolta dal giudice comune, e non soltanto dalla Corte Costituzionale, in quanto tenuto ad un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata (Corte Cost. sent. n. 150 del 2012). In conclusione, la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni conduce ad escludere il fondamento delle censure prospettate, non solo sotto il profilo della creazione giurisprudenziale dell’unione coniugale tra persone dello stesso sesso, risultando tale operazione ben diversa da quella consentita (Cass. 4184 del 2012) di adeguamento ed omogeneizzazione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti, ma anche delle prospettate censure d’incostituzionalità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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