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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12157 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Venezia, 06 Febbraio 2014. .

Concordato preventivo - Atti in frode - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori


Il pagamento effettuato nel corso della procedura di concordato preventivo di crediti sorti anteriormente senza la previa autorizzazione del tribunale costituisce atto in frode ai creditori e ciò indipendentemente dal fatto che lo stesso venga eseguito con l'intento di frodare i creditori, poiché il legislatore ha ritenuto di presumere ed essere implicita la frode nel pagamento di un credito pregresso al di fuori delle ipotesi consentite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)