Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12348 - pubb. 01/04/2015

Diritti di privativa industriale, segretezza della domanda, tutela e presupposti

Tribunale Napoli, 17 Marzo 2015. Est. Caiazzo.


Diritti di privativa industriale - Violazione - Azioni in genere - Verifica dei presupposti - Necessità

Diritti di privativa industriale - Violazione - Verifica dei presupposti delle azioni anche cautelari - Necessità

Modello o disegno industriale - Tutela - Requisiti della novità e dell’originalità - Necessità



In tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa rimane segreta, la contraffazione del trovato a cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile; tuttavia la mancanza di brevetto (ovvero la inaccessibilità alla domanda) come la mancanza di titolarità del brevetto non concesso la nullità di esso o la sua scadenza, in nessun modo precludono il potere di agire in giudizio, rendendo improponibile la domanda di chi voglia contestare il diritto ad ottenere il brevetto di chi ha proposto la richiesta indicata, salvo il rigetto dell’azione proposta per mancanza delle condizioni dell’azione (Cass. SS.UU. n. 6532/2008; Cass. n. 5529/2006) allorché al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 132, comma 1, c.p.i., i provvedimenti di cui agli artt. 126, 128, 129, 131 e 133 dello stesso codice possono esser concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure alle persone a cui la domanda sia stata notificata. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Per ottenere la tutela di un modello o disegno industriale esso deve essere “nuovo” e deve possedere un carattere “individuale”. La novità ricorre quando di esso non sussiste una sua divulgazione, sia scritta che orale, anteriore alla domanda di registrazione e viene valutata con lo stato dell’arte sino a quest’ultimo momento esistente e “individuale” se lo stesso è idoneo a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata in lui da qualsiasi altro disegno o modello divulgato prima. Nella fattispecie in esame l’involucro in cartone contenente l’imballaggio dei tre panni in microfibra presenta un carattere morfologico comune e non munito di particolarità tali da suscitare un’impressione differente da quella che potrebbe suscitare il modello asseritamente contraffatto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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