Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12364 - pubb. 02/04/2015

Provvedimenti presidenziali in materia di negoziazione assistita familiare

Tribunale Termini Imerese, 24 Marzo 2015. .


Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio - Poteri di verifica dell’organo giurisdizionale - Interesse dei figli - Parere del pubblico ministero - Provvedimento conclusivo



In ordine ai poteri di verifica dell’organo giurisdizionale della corrispondenza delle condizioni pattuite tra i coniugi all’interesse dei figli, posto che il parere del pubblico ministero è obbligatorio ma non vincolante, deve ritenersi che il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni a sostegno dell’accordo e la documentazione allegata, possa, in difformità al parere del pubblico ministero, ravvisare invece l’adeguatezza delle condizioni e sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole.

In ordine al provvedimento conclusivo, nel silenzio della norma, che non prevede un ulteriore provvedimento di omologazione del tribunale, come ha luogo nel procedimento di separazione consensuale, una interpretazione sistematica del complesso della normativa induce a ritenere che il procedimento si debba concludere o con un provvedimento autorizzatorio o con il diniego dell’autorizzazione, senza che vi sia la possibilità di trasformazione di tale rito in quello proprio della separazione consensuale. (1) (Fabio Valguarnera) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabio Valguarnera del Foro di Palermo


Il testo integrale



(1) Il provvedimento del Presidente del Tribunale Termini Imerese affronta, tra i primi, la dibattuta questione dei poteri del presidente del tribunale nel caso il cui, in sede di negoziazione assistita in materia di separazione tra i coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014, il Procuratore della Repubblica neghi l’autorizzazione.

Sulla questione si era già pronunciato il Presidente del Tribunale di Torino con ordinanza del 15 gennaio 2015, ritenendo – tra l’altro – che “laddove le parti meramente non intendano adeguarsi ai citati rilievi [del PM, ndr], il Presidente debba limitarsi ad un “non autorizza”.

Il Tribunale di Termini Imerese, invece, ha ritenuto che lo scarno dettato normativo, secondo cui “quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”, debba essere interpretato nel senso che laddove le parti meramente non intendano adeguarsi ai citati rilievi, il Presidente non possa limitarsi ad un “non autorizza”, ma – sentite le parti e quindi le ragioni dalle stesse addotte a sostegno dell’accordo – abbia il potere di autorizzare anche in difformità del parere, obbligatorio ma non vincolante, reso dal P.M.

Ritenendo diversamente, il ruolo del presidente del tribunale (che secondo la dizione dell’art. 6 deve “provvedere senza ritardo”) rimarrebbe emarginato ad una mera presa d’atto della mancata autorizzazione da parte del pubblico ministero, svuotando di significato (e di utilità pratica) la trasmissione degli atti.

Appare preferibile, quindi, l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi in cui il pubblico ministero neghi l’autorizzazione, questa possa comunque essere concessa dal presidente del tribunale, anche nel caso in cui i coniugi non modifichino l’accordo raggiunto. (Avv. Fabio Valguarnera)


Testo Integrale