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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12411 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Venezia, 29 Maggio 2014. .

Rapporto tra procedimento per dichiarazione di fallimento del concordato preventivo - Pendenza della procedura di concordato - Abuso dello strumento processuale - Impedimento alle iniziative recuperatorie del curatore e incidenza negativa sul principio della ragionevole durata del processo


Non tutte le nuove domande di concordato debbono necessariamente produrre l’effetto di procrastinare la declaratoria del fallimento onde dar corso alla procedura concordataria, ma solo quelle che, sulla base della valutazione del tribunale che deve decidere sulla causa trattenuta in decisione, risultano, seppure all’esito di un esame sommario, non essere esplicazione dell’abusivo uso dello strumento processuale da parte del debitore, con la precisazione che l’abuso è ravvisabile ogni qualvolta la nuova domanda possa produrre l’effetto di paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore, ad esempio per il decorso dei termini oltre i quali le azioni non possono più essere esercitate, o possa incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)